Ritiro a domicilio dei piccoli RAEE: le novità della Legge 2 dicembre 2025, n. 182

Dal 18 dicembre 2025 è pienamente operativa la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025.

Il provvedimento interviene su diversi ambiti regolatori, introducendo misure di semplificazione amministrativa e rafforzando alcuni meccanismi di responsabilità estesa del produttore. Tra le novità più rilevanti in ambito ambientale, la legge modifica in modo sostanziale la gestione dei RAEE domestici, estendendo il ritiro gratuito dei piccoli RAEE anche al contesto delle consegne a domicilio.

Si tratta di un’evoluzione significativa rispetto al quadro normativo precedente, con impatti diretti sulle modalità operative di distributori, produttori e operatori logistici coinvolti nella filiera.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina dei RAEE in Italia è storicamente regolata dal D.Lgs. 49/2014, che recepisce la Direttiva 2012/19/UE e introduce il principio della responsabilità estesa del produttore, definendo obblighi precisi in capo a produttori, distributori e sistemi collettivi.

All’interno di questo impianto normativo, negli anni si sono affermati due meccanismi fondamentali di ritiro:

  • il principio dell’“uno contro uno”, che obbliga il distributore a ritirare gratuitamente l’apparecchiatura usata al momento della vendita di un prodotto equivalente;
  • il principio dell’“uno contro zero”, applicabile ai piccoli RAEE con dimensioni inferiori ai 25 cm, che consente il conferimento gratuito anche senza l’acquisto di un nuovo prodotto, ma limitatamente ai punti vendita fisici con superficie adeguata.

La Legge 182/2025 interviene proprio su questo secondo principio, superando il vincolo spaziale del punto vendita e adattando la normativa all’evoluzione dei modelli di acquisto e consegna, sempre più orientati all’e-commerce e alla distribuzione domiciliare.

La novità introdotta dalla Legge 182/2025

La nuova disposizione chiarisce che, in caso di consegna a domicilio di un’apparecchiatura elettrica o elettronica, il distributore è tenuto non solo al ritiro dell’apparecchiatura usata equivalente, ma anche ad accettare, a titolo gratuito, il conferimento di piccoli RAEE domestici da parte dell’acquirente.

Il testo normativo, nel disciplinare i depositi temporanei e la responsabilità dei RAEE nei punti di consegna, attribuisce in modo esplicito a produttori e distributori la gestione dei rifiuti elettronici ritirati presso il domicilio del cliente, integrandoli nei flussi ufficiali dei sistemi collettivi accreditati.

In sostanza, il principio dell’“uno contro zero”, finora confinato al negozio fisico, viene esteso al domicilio del consumatore, purché il ritiro avvenga contestualmente alla consegna di un nuovo elettrodomestico e al ritiro del bene sostituito.

Ambito di applicazione e condizioni operative

L’estensione riguarda esclusivamente i RAEE domestici di piccole dimensioni, come radio, phon, rasoi elettrici, caricabatterie, piccoli elettrodomestici e dispositivi elettronici analoghi. Non è previsto alcun obbligo di acquisto equivalente per questi rifiuti aggiuntivi, che possono essere conferiti senza costi extra.

La condizione essenziale è la contestualità con una consegna a domicilio che già preveda il ritiro dell’apparecchiatura principale secondo la logica dell’“uno contro uno”. In questo scenario, il distributore non può rifiutare il conferimento dei piccoli RAEE e deve avviarli correttamente ai sistemi di raccolta ufficiali.

Un esempio tipico è l’acquisto di un frigorifero con ritiro del vecchio apparecchio: in questa occasione, il cliente può consegnare anche una radio o un phon dismessi, che entreranno nel circuito RAEE senza ulteriori adempimenti a suo carico.

Confronto con la disciplina precedente

Prima dell’entrata in vigore della Legge 182/2025, il ritiro gratuito dei piccoli RAEE senza obbligo di acquisto era limitato ai punti vendita fisici. La consegna a domicilio prevedeva esclusivamente il ritiro dell’apparecchiatura equivalente, senza estensioni automatiche ai piccoli rifiuti elettronici.

La nuova normativa elimina questa asimmetria, uniformando il trattamento tra negozio e domicilio e rendendo il sistema più coerente con le abitudini di consumo attuali. Alcune grandi catene della distribuzione organizzata hanno già confermato l’adeguamento dei propri processi logistici, demandando tuttavia ai singoli operatori la gestione pratica delle modalità di ritiro.

Impatti per distributori, produttori e operatori logistici

Dal punto di vista delle imprese, la modifica normativa comporta implicazioni rilevanti in termini di compliance ambientale, organizzazione operativa e tracciabilità dei flussi di rifiuti.

La semplificazione introdotta riduce il rischio di smaltimenti impropri e rafforza la coerenza del sistema RAEE, facilitando il conferimento corretto dei piccoli dispositivi elettronici che, in assenza di canali chiari, spesso finiscono nel rifiuto indifferenziato.

Per distributori e produttori, l’integrazione dei piccoli RAEE nei flussi già esistenti consente di migliorare la gestione dei depositi temporanei e di ridurre l’esposizione a sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro in caso di violazioni accertate.

Dal punto di vista strategico, la misura rappresenta anche un’opportunità in ottica ESG e reporting di sostenibilità, consentendo alle aziende di dimostrare un maggiore presidio dei processi ambientali e un impegno concreto nell’economia circolare. Le prime stime di settore indicano un incremento significativo dei volumi di raccolta RAEE, attribuibile proprio alla maggiore accessibilità del servizio.

Riferimenti normativi e fonti ufficiali

La disciplina di riferimento è contenuta nella Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, che modifica e integra il quadro già definito dal D.Lgs. 49/2014 in materia di RAEE. Il sistema di gestione resta affidato ai consorzi e ai sistemi collettivi accreditati, coordinati dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE).

Per l’interpretazione operativa delle disposizioni e l’adeguamento dei processi interni, è consigliabile fare riferimento alla documentazione ufficiale pubblicata dai consorzi e ai chiarimenti forniti dagli enti competenti.